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Preambolo |
Le fondazioni di origine bancaria, la Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione e, in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato, il Forum del Terzo Settore, la Consulta Nazionale del Volontariato, il Csv.net, la Con.Vol. hanno promosso la costituzione della presente Fondazione allo scopo di rafforzare e valorizzare il proprio contributo al potenziamento dell'infrastrutturazione sociale nelle Regioni dell'Italia meridionale. Attraverso l'attuazione di forme di collaborazione e di sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, in un contesto di sussidiarietà e di responsabilità sociale, i soggetti fondatori si propongono di favorire nelle comunità locali lo sviluppo di reti di solidarietà, rafforzando e integrando quelle del volontariato, del resto del terzo settore e delle fondazioni, anche con strumenti e forme innovative, che, senza sostituirsi al necessario ruolo delle istituzioni pubbliche, operino in sinergico rapporto con esse, per contribuire alla costruzione del bene comune ed alla realizzazione dell'interesse
generale.
Articolo 1
Fondatori
1. La Fondazione “Fondazione per il Sud” è costituita dalle fondazioni di cui alla legge n. 461 del 1998 e dalle organizzazioni di volontariato di cui al Preambolo che si riconoscono, in tale contesto, nel Forum Permanente del Terzo Settore, e che, in qualità di Fondatori, dotano la Fondazione di un patrimonio al fine di concorrere allo sviluppo dell’infrastrutturazione sociale del Sud d’Italia, con particolare attenzione alle Regioni che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 di cui al Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, secondo quanto previsto dall’atto costitutivo.
2. In particolare, sono Fondatori:
a) le fondazioni ex lege 461/98 che partecipano alla costituzione della presente Fondazione, di seguito
indicate come “Fondazioni Fondatrici”;
b) le organizzazioni di volontariato che partecipano alla costituzione della presente fondazione attraverso il Forum Permanente del Terzo Settore, di seguito indicate come “Enti di Volontariato Fondatori”;
3. Possono aderire alla Fondazione, assumendo la qualità di Fondatori di cui alla precedente lettera a), comma 2, le fondazioni ex lege 461/98 che partecipino successivamente all’atto costitutivo di cui al comma 1, nel rispetto delle condizioni ivi previste, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.
4. Possono aderire inoltre alla Fondazione, assumendo la qualità di Fondatori di cui alla precedente lettera b), comma 2, altri soggetti del terzo settore, con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione, su formale proposta del Forum del Terzo Settore.
Articolo 2
Sede
1. La Fondazione ha sede in Roma e può istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze in Italia ed all’estero.
Articolo 3
Scopo
1. La Fondazione è un ente morale senza fine di lucro.
2. La Fondazione ha per scopo, in attuazione di quanto contenuto nel Preambolo, la promozione ed il sostegno, nell’ambito di un progetto condiviso dai Fondatori, dello sviluppo economico e sociale delle aree geografiche di cui all’art. 1 del presente Statuto.
3. La Fondazione, nel perseguimento dei propri scopi statutari, potrà svolgere tutte le attività connesse, in quanto integrative degli stessi e nei limiti consentiti dalla legge, ivi comprese l’istituzione di imprese, con contabilità separata, o l’assunzione di partecipazioni di controllo in enti e società aventi scopi riconducibili a quelli della Fondazione stessa, nonché la gestione di fondi di terzi.
4. La Fondazione può effettuare ogni operazione immobiliare, mobiliare e finanziaria, ivi compreso il rilascio di garanzie, che sia utile al perseguimento dello scopo statutario. 5. La realizzazione degli scopi della Fondazione può essere conseguita anche in via mediata per il tramite di altri enti.
Articolo 4
Patrimonio
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla dotazione dei Fondatori;
b) da altre eventuali erogazioni o conferimenti di beni mobili e immobili che fossero disposti dai Fondatori destinati specificamente ad incremento del patrimonio;
c) dai conferimenti di beni mobili e immobili, lasciti e liberalità ed introiti di qualsiasi genere, che pervenissero ulteriormente da enti o da privati, con la specifica destinazione dell’incremento patrimoniale;
d) dall’eventuale imputazione a patrimonio di avanzi di gestione.2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una adeguata redditività.
Articolo 5
Entrate
1. La Fondazione persegue gli scopi statutari utilizzando esclusivamente le proprie entrate.
2. Costituiscono entrate della Fondazione le rendite del patrimonio, i contributi dei Fondatori, di altri enti e di privati e ogni altro cespite non destinati a incremento del patrimonio.
Articolo 6
Organi
1. Sono organi della Fondazione:
a) il Collegio dei Fondatori;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Comitato Tecnico;
e) il Direttore Generale;
f) il Collegio Sindacale.
2. I membri degli Organi della Fondazione devono essere scelti tra persone aventi i requisiti di onorabilità di cui alle disposizioni di attuazione dell'art. 26 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
Articolo 7
Collegio dei Fondatori
Composizione
1. Il Collegio dei Fondatori è composto dalle Fondazioni Fondatrici e dagli Enti di Volontariato Fondatori di cui all'art. 1, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.
Articolo 8
Competenze del Collegio dei Fondatori 1. Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:
a) nomina, previa determinazione del loro numero e salvaguardando la parità delle rappresentanze delle due categorie di fondatori di cui al successivo art. 9, comma 5, i membri del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali Vicepresidenti, scelti nell'ambito del Consiglio stesso, e ne determina i compensi, ivi compreso quello per il Presidente;
b) revoca gli amministratori per giusta causa ed esercita nei loro confronti le eventuali azioni di responsabilità;
c) nomina il Presidente ed i componenti del Collegio sindacale e ne stabilisce il compenso; esercita nei loro confronti l'eventuale azione di responsabilità;
d) nomina e revoca il Revisore contabile e ne stabilisce il compenso;
e) approva, a maggioranza qualificata dei due terzi, computati secondo i criteri di cui al successivo art. 9, commi 6 e 7, le modifiche dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione;
f) approva il bilancio, nonché la destinazione dell'avanzo di gestione;
g) definisce la procedura di nomina dei componenti il Comitato Tecnico;
h) delibera, a maggioranza qualificata dei quattro quinti, computati secondo i criteri di cui al successivo art. 9, commi 6 e 7, le proposte di trasformazione e fusione della Fondazione, nonché di scioglimento.
i) esprime pareri su ogni argomento sottopostogli dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Tecnico.
Articolo 9
Convocazione e modalità di voto
1. Il Collegio dei Fondatori è convocato presso la sede della Fondazione o in un altro luogo, comunque in Italia, dal Presidente della Fondazione, che lo presiede senza diritto di voto. Il Collegio dei Fondatori può essere convocato anche su richiesta scritta di cinque componenti del Comitato Tecnico. La convocazione, fatta dal Presidente, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e deve essere spedita per raccomandata all'indirizzo dei Fondatori almeno 15 giorni prima dell'adunanza mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del Bilancio d'esercizio, il termine è ridotto a 3 giorni, e la convocazione può essere spedita anche per telegramma, fax o e-mail.
2. Hanno diritto di partecipare ai lavori del Collegio tutti i Fondatori, che sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.
3. Il Collegio dei Fondatori approva a maggioranza assoluta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento.
4. Alle riunioni del Collegio dei Fondatori partecipa il Collegio sindacale e possono assistere, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Amministrazione, con esclusione delle sedute nelle quali si nominino gli amministratori, nonché i membri del Comitato tecnico.
5. I Fondatori sono distinti in due categorie:
a) le Fondazioni Fondatrici;
b) gli Enti di Volontariato Fondatori.
6. A ciascuna categoria di Fondatori iene attribuito un numero di voti elettorali pari al 50% (cinquanta
percento) del totale dei voti spettanti complessivamente ai Fondatori (voto ponderato).
7. I voti elettorali spettanti a ciascuna categoria vengono ripartiti in parti uguali fra i Fondatori con
arrotondamento all'unità superiore, garantendo comunque la parità dei diritti di voto alle diverse categorie di Fondatori.
8. Il voto segreto non è ammesso.
9. E' ammesso il voto per delega nell'ambito della medesima categoria di Fondatori ed ogni Fondatore può essere portatore di massimo cinque deleghe.
10. Le modalità di esercizio di tale voto ponderato sono definite con apposito Regolamento.
11. Per la nomina degli amministratori il Collegio dei Fondatori procede a distinte votazioni, per gli amministratori espressione delle Fondazioni Fondatrici e per gli amministratori espressione degli Enti di volontariato Fondatori, alle quali partecipano separatamente i Fondatori rispettivamente interessati.
12. Per la validità dell'adunanza del Collegio dei Fondatori è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori. Le delibere, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei presenti.
Articolo 10
Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione, che lo presiede, e da quattro a dodici membri nominati dal Collegio dei Fondatori, con le modalità stabilite dall'art. 9, comma 11, di cui, in numero equivalente, da due a sei membri espressione delle Fondazioni Fondatrici e da due a sei membri espressione degli Enti di Volontariato Fondatori.
2. Il Presidente della Fondazione è nominato dagli amministratori espressi dal Collegio dei Fondatori a tale fine convocati dal presidente del Collegio sindacale entro 15 giorni dalla nomina degli stessi. Non può essere nominato Presidente un membro nominato dal Collegio dei Fondatori.
3. Non può essere nominato Presidente chi esercita funzioni di amministrazione presso i Fondatori di cui al precedente art. 1.
4. Se entro trenta giorni dalla convocazione di cui al precedente comma 2 i membri non hanno raggiunto l'accordo sulla nomina del Presidente, alla stessa provvederà il Collegio dei Fondatori, su richiesta del Presidente del Collegio sindacale.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati consecutivi. Essi scadono alla data della riunione del Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
6. Decade dalla carica l'amministratore che, senza giustificato motivo scritto, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.
7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri di nomina del Collegio dei Fondatori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nel rispetto della composizione di cui al comma 1. Gli amministratori così cooptati restano in carica fino alla prima riunione del Collegio dei Fondatori, che provvederà alla sostituzione definitiva, in conformità alle previsioni del precedente comma 1.
8. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare il Presidente, gli altri componenti del Consiglio provvedono alla sostituzione secondo le previsioni del precedente comma 2, previa ricostituzione, ove necessario, della composizione di cui comma 1.
9. Gli amministratori così nominati durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.
10. Tuttavia, se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori provvedono a convocare d'urgenza il Collegio dei Fondatori per la nomina del nuovo Consiglio. Fino alla nomina del nuovo Consiglio, gli amministratori provvedono all'ordinaria amministrazione.
Articolo 11
Requisiti degli amministratori
1. Possono essere nominati amministratori coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità, esperienza e competenza maturata nella organizzazione e nella gestione di imprese ed enti operanti nei settori di intervento della Fondazione.
Articolo 12
Poteri del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione della Fondazione e ad esso sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione stessa, ad eccezione di quelli riservati ad altri organi dalla legge o dal presente statuto.
2. A tal fine, il Consiglio di amministrazione adotta tutte le deliberazioni necessarie per l'amministrazione e per il funzionamento della Fondazione ed in particolare:
a) predispone il bilancio, con gli allegati di cui al successivo art. 20, comma 2, relativo all'esercizio scaduto e lo trasmette, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'approvazione del Collegio dei Fondatori, al Revisore contabile;
b) predispone, entro il 30 novembre dell'anno precedente, il documento programmatico annuale, assistito dai relativi dati contabili, in conformità ai piani strategici ed agli indirizzi elaborati dal Comitato Tecnico, nonché il budget per il funzionamento del Comitato Tecnico;
c) nomina il Direttore Generale determinando la natura e la durata del rapporto e la retribuzione, assume e licenzia il personale della Fondazione;
d) delibera le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione nei modi di legge;
e) verifica il permanere ed il venir meno dei requisiti statutari per la carica di membro del Consiglio di Amministrazione ed adotta, sentito il Collegio sindacale, i provvedimenti conseguenti;
f) approva i propri regolamenti interni;
g) determina gli investimenti, anche in titoli mobiliari, della Fondazione, che devono garantire sia un'adeguata redditività, al fine di assicurare i flussi finanziari necessari alle operazioni di erogazione dei fondi, sia la preservazione e l'incremento del patrimonio della Fondazione, secondo gli indirizzi definiti dal Comitato Tecnico tenendo conto di criteri etici;
h) delibera l'attività erogativa della Fondazione;
i) predispone i criteri per le verifiche in ordine ai programmi di intervento approvati, individuando le modalità di controllo con valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli stessi rispetto agli obiettivi annunciati, ove possibile;
j) determina la modalità e la tempistica di rendicontazione dei progetti relativi all'attività istituzionale della Fondazione.
3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Direttore Generale, a dipendenti della Fondazione ed a terzi, particolari poteri, determinando i limiti della delega.
Articolo 13
Funzionamento del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno la metà più uno dei membri o il Collegio sindacale. Per la validità delle sue deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
2. La riunione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore Generale, che svolge funzioni di Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.
5. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con regolamento il proprio funzionamento.
6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e l'avviso di convocazione, comunicato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno 3 giorni prima della riunione. In caso di urgenza il termine di cui sopra è ridotto a 2 giorni.
7. In assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma, il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e quelli del Collegio Sindacale.
Articolo 14
Presidente della Fondazione
1. Al Presidente della Fondazione spetta la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli svolge attività di impulso e di coordinamento delle attività della Fondazione; vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento della Fondazione.
2. Il Presidente convoca e presiede, senza diritto di voto, il Collegio dei Fondatori ed il Comitato Tecnico, proponendo le materie da trattare, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, proponendo le materie da trattare.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, può delegare di volta in volta e per singoli atti, ovvero, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione o al Direttore Generale.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assumerà le funzioni vicarie: nel Consiglio di amministrazione, il Vice-Presidente più anziano se nominato o il Consigliere più anziano d'età; nel Comitato Tecnico, il componente designato dal Comitato stesso.
Articolo 15
Comitato Tecnico
1. La Fondazione è dotata di un Comitato tecnico composto da venti membri scelti tra persone con adeguate competenze coerenti con gli scopi della Fondazione di cui al precedente art. 3, a cui è riconosciuto un gettone di presenza ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'esercizio della loro attività, e così designati:
- dieci dall'ACRI, in rappresentanza delle Fondazioni Fondatrici;
- dieci dagli Enti di Volontariato Fondatori.
2. Il Comitato Tecnico è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero quando ne facciano richiesta per iscritto almeno cinque membri o il Collegio sindacale. L'avviso di convocazione, comunicato mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno 3 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del documento programmatico annuale, il termine di cui sopra è ridotto a 2 giorni.
3. Il Comitato Tecnico è presieduto, senza diritto di voto, dal Presidente della Fondazione.
4. Il Comitato tecnico potrà costituire, a fini tecnicoorganizzativi, un proprio Coordinamento. La composizione e le competenze del Coordinamento saranno disciplinate nell'ambito del regolamento di cui al successivo art. 16 comma 3.
5. I membri del Comitato restano in carica tre anni e sono rieleggibili per ulteriori due mandati consecutivi.
6. Qualora dovesse venire a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Comitato, alla designazione provvede, entro 30 giorni dalla comunicazione che verrà inviata dal Presidente della Fondazione, l'ente che in origine aveva espresso la designazione del membro da sostituire. In caso di inerzia nelle designazioni, provvede in via esclusiva il Collegio dei Fondatori, nel rispetto delle componenti di cui al comma 1.
7. Per la validità della seduta del Comitato Tecnico è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
8. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore Generale, che svolge funzioni di Segretario, o in caso di sua assenza o impedimento, da colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.
Articolo 16
Competenze del Comitato Tecnico
1. Il Comitato Tecnico definisce gli indirizzi generali e definisce i criteri e i piani di intervento della Fondazione nel rispetto degli scopi della medesima ed in particolare:
a) elabora i piani pluriennali di attività della Fondazione ed i suoi aggiornamenti annuali, anche con riguardo all'esercizio da parte della Fondazione di attività di impresa, mediante contabilità separata, o l'assunzione e la dismissione di partecipazioni in società operanti negli ambiti di intervento della Fondazione, assicurandone l'attuazione attraverso la verifica periodica dell'attività erogativa disposta dal Consiglio di amministrazione;
b) approva il documento programmatico annuale, assistito dai relativi dati contabili, concernente gli obiettivi e le linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo, nell'ambito dei piani pluriennali definiti;
c) definisce, con uno o più regolamenti denominati "Regolamenti di indirizzo", le modalità ed i criteri generali che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, avuto riguardo alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, con particolare attenzione all'impatto sociale che questo può generare, allo scopo di assicurare la motivazione delle scelte e la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi;
d) definisce gli indirizzi relativi alla gestione del patrimonio, individuando i principi generali e gli obiettivi strategici delle politiche di investimento.
2. Per lo svolgimento dei compiti sopra richiamati il Comitato Tecnico potrà avvalersi del supporto di soggetti aventi adeguate competenze in materia.
3. Il Comitato Tecnico disciplina con proprio regolamento le modalità di funzionamento.
Articolo 17
Direttore Generale
1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, scelto fra coloro che abbiano una esperienza documentata di almeno tre anni per aver svolto funzioni dirigenziali e/o gestionali presso organismi operanti negli ambiti di intervento della Fondazione.
2. Il Direttore Generale:
a) cura la gestione della Fondazione;
b) collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Tecnico nella preparazione e lo sviluppo dei programmi di attività della Fondazione ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
c) è responsabile della corretta e puntuale esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
d) esercita le funzioni di Segretario degli organi collegiali, avvalendosi della collaborazione di dipendenti della Fondazione;
e) esercita le altre funzioni che gli siano espressamente delegate dal Consiglio stesso.
Articolo 18
Collegio Sindacale
1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Ai sindaci si applicano le disposizioni dell'art. 2407 del codice civile in tema di responsabilità.
2. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Sindaci, in apposito libro. Il libro è tenuto, a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.
3. I componenti del Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Collegio dei Fondatori, del Comitato Tecnico e del Consiglio di amministrazione.
4. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e due supplenti, nominati dal Collegio dei Fondatori.
5. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399, comma 1, cod. civ. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.
6. I sindaci scadono alla data della riunione Collegio dei Fondatori convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
7. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.
8. I membri del Collegio sindacale sono rieleggibili una sola volta.
Articolo 19
Revisore Contabile
1. Il controllo contabile sulla Fondazione è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ed è nominato dal Collegio dei Fondatori e per la prima volta in sede di atto costitutivo.
2. I soggetti incaricati del controllo rispondono per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Ad essi si applica l'art. 2409-sexies del codice civile.
3. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio sindacale:
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità della Fondazione e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme sulla redazione del bilancio in materia di società per azioni;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.
4. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della Fondazione.
5. L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali.
6. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies cod. civ.
7. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio il Collegio dei Fondatori per la nomina di un nuovo revisore.
8. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.
Articolo 20
Esercizio Finanziario
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il successivo 30 aprile, ovvero entro il 30 giugno, quando lo richiedono particolari esigenze, il Collegio dei Fondatori approva il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché da una relazione sulla gestione, da redigere nel rispetto dei corretti principi della contabilità economica, tenuto conto della finalità non profit dell'ente e, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Revisore contabile, viene trasmesso al Collegio dei Fondatori almeno 10 giorni prima della data fissata per l'approvazione.
3. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione predispone il documento programmatico, assistito dai relativi dati contabili, per l'anno successivo, sulla base degli indirizzi ricevuti dal Comitato Tecnico, e lo sottopone al Comitato Tecnico che lo approva entro il 31 dicembre di ogni anno.
Articolo 21
Estinzione della Fondazione
1. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione ai sensi dell'art. 30 del codice civile, il Collegio dei Fondatori nominerà uno o più liquidatori.
2. Al termine della fase di liquidazione, le attività residue sono devolute, ai sensi dell'art. 31, primo comma, codice civile, ai Fondatori di cui al precedente art. 1. La ripartizione avviene in proporzione ed entro il limite massimo degli apporti effettivamente conferiti al Fondo di dotazione rivalutati degli interessi legali dal momento del versamento.
3. Al termine della ripartizione di cui al comma 2 tra i Fondatori, ove vi fossero attività residue ulteriori, esse sono devolute secondo le determinazioni del Collegio dei Fondatori a programmi o progetti coerenti con gli scopi di cui al precedente art. 3, proposti da organizzazioni di volontariato.
Articolo 22
Clausola Arbitrale
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere che riguardi l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie e/o regolamentari, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Collegio Arbitrale sarà composto di numero 3 (tre) arbitri, tutti nominati dalla Camera Arbitrale di Milano.
2. L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio arbitrale deciderà secondo diritto.
Articolo 23
Norme finali
1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
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